Amministrazione Trasparente
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
Di seguito il link al sito dell'USR Lombardia che rimanda al Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del MIM
WHISTLEBLOWING
link alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015
Cosa è il whistleblowing?
È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Lombardia (punto 5.5.)
Si applica anche al mondo scolastico?
Sì. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
- Dipendenti pubblici
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
- Quando il rapporto giuridico è in corso
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
Come funziona?
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Cosa non rientra nel whistleblower?
Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.
Quali sono i canali di segnalazione?
Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando il modulo presente al link modulo o scrivendo:
- Canale interno: La segnalazione va inviata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale alla casella di posta drlo.prevenzionecorruzione@istruzione.it o tramite il servizio postale. In questo caso Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”
- Canale esterno: l’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC: Whistleblowing – https://www.anticorruzione.it/anticorruzione
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge.
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